Con la Legge di Stabilità 2015, il bonus fiscale per ristrutturazioni edilizie, ovvero la detrazione 50%  Irpef,  è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 17/E del 24 aprile 2015, fa chiarezza sul prossimo 730, su ciò che è detraibile nella dichiarazione dei redditi, sanitarie, istruzione, interventi di ristrutturazione e bonus mobili.

Noi, ovviamente, prendiamo in esame le detrazioni/730 per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione.

L’Agenzia specifica che, nel caso in cui l’ordinante del bonifico per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sia un soggetto diverso da quello indicato quale beneficiario della detrazione, quest’ultimo ha diritto a fruire della detrazione, sempre che, ovviamente, siano rispettati gli altri presupposti previsti dalla disciplina.

Se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti viene effettuata una nuova ristrutturazione che non è mera prosecuzione dei lavori già realizzati, si può fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa, distinto da quello previsto per i primi interventi.

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Si precisa inoltre che in caso che la titolarità di un immobile su cui sono stati realizzati interventi di ristrutturazione sia trasferita mortis causa, la detrazione ristrutturazione non fruita è trasferita, per i periodi d’imposta successivi, agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Il diritto si perde se l’immobile viene concesso in comodato o in locazione, con possibilità, tuttavia, qualora si riprenda la detenzione materiale e diretta del bene, di beneficiare delle eventuali rate di competenza degli anni successivi al contratto di locazione o di comodato.

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Per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (il cosiddetto bonus mobili), invece l’Agenzia precisa che trattasi di spese autonome e dunque,  in caso di decesso del contribuente non può applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR e la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non è trasferibile agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.

Qui la circolare completa: http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={4594453C-7585-442D-86F9-0F6C34D0C11E}

Di seguito trovate quali documenti conservare per usufruire della detrazione fiscale del 50%.

Oltre alla copia di fatture e bonifici è importante conservare altri documenti da esibire in caso di controlli.

Innanzitutto bisogna essere in possesso del titolo autorizzativo necessario per eseguire i lavori (a seconda dell’entità dell’intervento si potrà trattare di Permesso di Costruire, DIA, SCIA o CILA).
Per i lavori di attività edilizia libera, per i quali non è previsto alcun titolo, è necessario predisporre un’autocertificazione in cui si indichi la data di inizio dei lavori e si dichiari che i lavori per i quali si chiede la detrazione siano tra quelli agevolabili.

Nel caso in cui intervenga più di una impresa, anche non contemporaneamente, deve essere inviata all’ASL competente, con raccomandata A.R., unacomunicazione contenente i seguenti dati:

– generalità del committente e ubicazione dei lavori;
– descrizione dell’intervento da realizzare;
– nominativo dell’impresa esecutrice con esplicita assunzione di responsabilità della stessa di rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
– data di inizio dei lavori.

Altri documenti da conservare sono:
– domanda di accatastamento, nel caso in cui l’immobile non sia ancora censito;
– ricevute di pagamento ICI o IMU, se dovuta;
– delibera assembleare di approvazione dei lavori per i lavori condominiali e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
–  consenso del proprietario dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati da altri soggetti, diversi dai familiari conviventi.